Condizioni generali d'acquisto

1. Oggetto e ambito di applicazione
1.1. Le presenti condizioni si applicano alla IMAM Ambiente e a tutte le controllate e/o collegate come da art. n. 2359 del Codice Civile.
1.2. Tutti gli acquisti, i contratti di servizio e l’esecuzione di lavori richiesti dalla IMAM AMBIENTE S.r.l. saranno regolati in accordo alle loro caratteristiche e peculiarità da queste CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO. Ciascun punto riportato in questo documento sarà regolato dall’applicazione delle normative e leggi locali e/o internazionali; in particolare le forniture devono rispondere scrupolosamente alle prescrizioni della 626 (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626), alle successive norme integrative e speciali e a tutte le norme di legge ambientali e a tutela dei lavoratori, sia italiane che della Comunità Europea che internazionali. In mancanza di garanzie esplicite richieste, si intendono valide le garanzie delle normali consuetudini contenute nelle norme UNI, ISO, CEI, ecc.
1.3. L’ordine di acquisto costituisce il documento base per regolare le relazioni contrattuali tra la IMAM AMBIENTE S.r.l. e i suoi fornitori di beni e servizi, con l’unica eccezione di condizioni specifiche, che devono essere concordate per iscritto e controfirmate da entrambe le parti.
1.4. Gli ordini compiuti da IMAM AMBIENTE sono conformi alle presenti Condizioni Generali d’Acquisto, che si considerano accettate dal fornitore, ai sensi del Codice Civile, e si applicano di diritto, ad eccezione di deroghe precise espresse nel Contratto o nelle specifiche tecniche allegate ad esso, rimanendo in vigore fino al compimento degli impegni. Nel caso una o più clausole siano dichiarate non valide ai sensi di legge, le rimanenti condizioni permangono comunque in vigore.

2. Capacità ed obblighi del Fornitore
2.1. Il fornitore deve manifestare, per iscritto, l’accettazione dell’ordine con l’invio di una conferma d’ordine non più tardi di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione. Trascorso tale periodo, l’ordine sarà considerato tacitamente accettato. In ogni caso la piena o parziale accettazione dell’ordine implica l’accettazione di queste Condizioni Generali d’Acquisto.
2.2. L’ordine di acquisto deve essere osservato in tutte le sue specifiche, quali qualità, imballo, mezzi di trasporto, termini di consegna, salvo che uno o più di questi punti siano stati specificatamente lasciati al fornitore. 

3. Esecuzione
3.1. Generalmente il fornitore garantisce alla IMAM AMBIENTE S.r.l. e, se previsto contrattualmente, anche ai Clienti della IMAM AMBIENTE S.r.l. il libero accesso alla sua fabbrica al fine di assicurarsi che il fornitore si sia adoperato in accordo alle specifiche richieste e alla qualità nel senso più ampio. Comunque tale possibilità di accesso non esonera il fornitore dalle proprie responsabilità di fornire prodotti conformi e non preclude successive possibilità di rifiuto degli stessi.
3.2. Per accedere ai magazzini della IMAM AMBIENTE S.r.l. i fornitori devono arrivare nell’orario giornaliero definitivo (09.00 – 17.00) e preferibilmente al mattino (09.00 – 12.00). Tutti i documenti di consegna che accompagnano le merci devono riportare i seguenti dati:
- Riferimento alla commessa indicata sull’ordine;
- La spedizione viene effettuata a saldo ovvero in conto;
- Il numero e la data dell’ordine;
- Il peso lordo e la tara oltre il peso netto.
3.3. Prima di accogliere i beni IMAM Ambiente si riserva di accertarne la corrispondenza rispetto a quanto fissato nell’ordine/contratto; se invece non esistono prescrizioni tecniche, il fornitore, prima della consegna, ha l’obbligo di effettuare i collaudi comunque prescritti per legge e certificarne l’esito favorevole, pena la risoluzione del contratto per colpa del fornitore. E’ necessario che i materiali forniti mantengano le proprietà tecniche richieste, per il periodo di garanzia di 12 mesi, che ha decorrenza dalla data di consegna all’IMAM AMBIENTE. IMAM Ambiente si riserva la possibilità di sciogliere il contratto nel caso di eventuali difformità che rendano la fornitura inidonea, che devono essere segnalate al fornitore entro 60 giorni dalla scoperta, con addebito a quest’ultimo delle perdite subite, oltre che dei costi conseguenti la consegna e lo stoccaggio dei prodotti difettosi. Se i difetti sono di entità minore e non compromettono l’idoneità del servizio svolto da IMAM AMBIENTE, IMAM Ambiente ha facoltà di richiedere al fornitore la rimozione degli stessi, oppure una riduzione del compenso pattuito. Il fornitore deve occuparsi della rimozione della merce respinta entro i limiti di tempo fissati e, in caso contrario, IMAM Ambiente può intervenire attribuendogli le spese sostenute.
3.4. In caso di danni alla IMAM AMBIENTE S.r.l. imputabili a difetti di qualità o tecnici o per dolo nella fornitura, la IMAM AMBIENTE S.r.l. si riserva di addossare le responsabilità civili e penali al fornitore; resta comunque inteso che in caso di danni provocati a terzi della IMAM AMBIENTE S.r.l. per le cause di cui sopra, la responsabilità si trasferirà automaticamente al fornitore.
3.5. Il materiale eventualmente respinto dal servizio di controllo (tecnico o di qualità) perché risultante difettoso o di qualità diversa da quella richiesta sarà messo a disposizione del fornitore nell’area destinata alla spedizione. La IMAM AMBIENTE S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere il rimpiazzo di tale materiale o la cancellazione dell’ordine di acquisto.
3.6. Qualora una consegna totale o parziale di merce sia in ritardo, in relazione ai tempi stabiliti nell’ordine, sarà a giudizio della IMAM AMBIENTE S.r.l. l’accettazione della consegna, la cancellazione dell’ordine di acquisto o l’applicazione di una penale pari al 1% per settimana, fino ad un massimo del 5% del valore del materiale.
3.7. La consegna dei beni e la fornitura del servizio deve rispettare tutti i requisiti in materia di sicurezza previsti dalla legislazione vigente in materia oltre a quelli fissati nell’ordine/contratto o altro documento consegnato al fornitore. Nel caso il fornitore riscontri un rischio per la salute o la sicurezza durante la prestazione del servizio deve immediatamente riferirlo ad IMAM Ambiente; in qualunque caso il fornitore è responsabile di tutte le eventuali conseguenze che potrebbero derivarne. Nell’eventualità che ad IMAM Ambiente pervengano richieste di risarcimento per l’inosservanza delle disposizioni di sicurezza o altre norme applicabili, di qualsiasi natura, l’IMAM Ambiente si riserva di chiedere allo stesso fornitore il risarcimento dei danni per ogni volta che la prestazione d’opera non sia stata regolare e/o abbia provocato la richiesta di rimborso danni. I servizi forniti ad IMAM Ambiente si avvalgono della garanzia prevista dalla legislazione italiana applicata ai contratti di servizio/fornitura, ai sensi del Codice Civile, fermo restando quanto previsto al punto 4.3.

4. Prezzo – Fatturazione – Pagamento
4.1. I prezzi previsti nell’ordine/contratto devono rimanere invariati per l’intera durata del servizio/fornitura e non è consentita la possibilità di procedere ad una revisione. Il prezzo include il trasporto, l’imballo, l’assicurazione e ogni altro elemento non separatamente indicato nell’ordine.
4.2. Le fatture del fornitore devono pervenire ai nostri uffici entro 10 giorni dalla data riportata sull’ordine d’acquisto; in esse deve apparire il numero dell’ordine d’acquisto ed ogni altra indicazione richiesta. Saranno respinte le fatture prive delle indicazioni richieste o con indicazioni, termini e condizioni difformi dall’ordine.
4.3. Nel caso in cui i servizi/forniture soddisfino lo standard di qualità aziendale, il pagamento deve rispettare le condizioni specificate nell’ordine/contratto. Il pagamento dell’ordine/contratto non implica accettazione dei materiali/servizi da parte di IMAM Ambiente in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che IMAM Ambiente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle presenti condizioni di fornitura o dalla legislazione applicabile. Qualora poi le circostanze indichino che il fornitore non sia in grado di rispettare gli obblighi di consegna/esecuzione imminenti, IMAM Ambiente può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che il fornitore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata; resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, il fornitore non può sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta.
4.4. Qualora IMAM Ambiente dovesse addebitare al fornitore una qualsiasi somma sulla base delle disposizioni contenute nelle presenti condizioni o degli ordini/contratti, il fornitore autorizza espressamente IMAM Ambiente ad emettere fattura corrispondente ed a detrarre il relativo importo dagli importi ancora dovuti da IMAM Ambiente allo stesso fornitore, o a sommare il detto credito a qualsivoglia credito a favore di IMAM Ambiente. La compensazione ha luogo sulla base delle regole previste dal Codice Civile.
4.5. Il Credito di cui al presente ordine non è cedibile. La IMAM AMBIENTE S.r.l. non riconosce creditori diversi da quelli indicati nell’ordine, salvo precisi accordi scritti intercorsi con la Direzione Amministrativa della IMAM AMBIENTE S.r.l. 

5. Risoluzione – Sospensione – Annullamento
5.1. In caso di ordini di acquisto per la fornitura di servizi o per l’esecuzione di lavori, la IMAM AMBIENTE S.r.l. potrà richiedere al fornitore di accettare e firmare le speciali condizioni o capitolati per l’esecuzione di lavori o la fornitura di servizi che saranno inviati espressamente per tale scopo. Ciò è in aggiunta a queste Condizioni Generali che hanno effetto su tutti i fornitori.
5.2. Il fornitore si assume la responsabilità per i danni provocati a persone e beni, dovuti a negligenza propria o dei propri subappaltatori, con l’impegno di rimborsare l’azienda per qualsiasi costo sostenuto a causa di tali danni. IMAM AMBIENTE si ritiene svincolata da qualunque responsabilità dovuta all’inosservanza da parte del fornitore delle norme di Previdenza Sociale, Sanità, Sicurezza, Assicurazioni Obbligatorie, o di qualsiasi altra normativa vigente. Il fornitore che opera presso tutte le aree IMAM AMBIENTE deve rispettare le procedure aziendali ivi esistenti, che gli vengono fornite al momento dell’ingresso nel sito dove effettuerà i lavori. Se durante la realizzazione del servizio il fornitore genera un certo quantitativo di rifiuto e lo invia a smaltimento, deve dare comunicazione al responsabile tecnico aziendale a proposito delle quantità di rifiuto e delle caratteristiche dell’impianto di smaltimento.
5.3. Il fornitore dichiara di essere provvisto delle licenze e dei brevetti necessari alla realizzazione del bene/servizio oggetto di contratto: IMAM Ambiente si ritiene estranea da ogni responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle disposizioni a difesa dei diritti di brevetto.
5.4. Divieto di cessione degli ordini: gli ordini e i crediti relativi alle forniture/servizi non possono essere ceduti o trasferiti in alcun modo dal fornitore a terzi, se non previa autorizzazione scritta da parte di IMAM Ambiente. Il fornitore, inoltre, non ha facoltà di emettere tratte e ricevute di deleghe bancarie per il pagamento di servizi, ed è ritenuto responsabile dei danni causati da una condotta impropria.
5.5. Il risarcimento delle perdite e dei danni subiti deve essere sempre a carico del fornitore.
5.6. La risoluzione del contratto tra le parti può essere determinata dai casi seguenti:
a) insorgenza a carico del fornitore di una procedura concorsuale;
b) cessazione dell’esercizio da parte del fornitore;
c) ritardo superiore a 30 giorni nella consegna o nell’esecuzione del servizio, escluse le circostanze accidentali e quelle di forza maggiore;
d) inosservanza dei termini stabiliti improrogabili nel contratto: il fornitore ha il dovere di svolgere il servizio anche oltre la data di scadenza ad eccezione della scelta da parte di IMAM Ambiente di avvalersi della clausola risolutiva espressa;
e) perdita delle licenze o dei diritti necessari alla prestazione d’opera;
f) assenza di qualità dei prodotti forniti;
g) mancata rimozione e distruzione dei materiali difettati resi da IMAM Ambiente.

6. Diritto applicabile
6.1. L’Autorità Giudiziaria di Torino ha competenza esclusiva a giudicare ogni controversia dipendente dalle presenti ordinazioni.
6.2. IMAM Ambiente informa che i dati acquisiti in sede di qualificazione fornitori sono oggetto di trattamento finalizzato ad un eventuale inserimento nell’Albo Fornitori, ed è possibile in qualsiasi momento richiederne l’aggiornamento o la cancellazione.

Italy

IMAM AMBIENTE s.r.l.
Via Carlo Alberto, 47 - pedestrian access Via Bodoni, 2
10123 Torino
Phone: +39 011532593
E-mail:info@imamambiente.com
VAT: IT07950100011

Turkey

Imam Ambiente Gün.ve Rüz.En.Ürt.San. ve Tic.Ltd.Şti.
Üçevler Mah.Ritim Sk.Metro Plaza No:11 K:5 D:11 Nilüfer /BURSA
VAT: 4650388865

Romania

Imam Sole & Vento s.r.l.
Piata Natiunile Unite no 3-5 bl B-2, sc A, floor 5, ap 28, district 4, 040012 - Bucharest
Phone: +40 213137931
Eng. Mihai Opris – Authorization Process Manager Romania
E-mail: mihai.opris@imamambiente.com
VAT: RO30229996